Associazione Nazionale
"Nembo"

 

Home Su Sommario


Discuti del e sul Nembo

 

informazioni@nembo.info
 

Sito Segnalato su:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuto dell’Associazione Nazionale “NEMBO”

“… e per rincalzo il cuore!”

Articolo 1
COSTITUZIONE

Il 25 Aprile 1986 con rogito Notarile di pari data n° 47.986 presso lo studio del Notaio Giacomo Vittorio Busilacchio in Cormons (GO) è stata costituita l'Associazione Nazionale “Nembo”.
Il presente Statuto rispetta il codice civile ed è stato aggiornato alla luce della Legge 383 del 2000.
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Gli scopi dell'Associazione sono previsti all'art. 2 del presente statuto.
La sede dell'Associazione è in piazza Unità d’Italia 4 c/o Pro Loco Cervignano del Friuli (UD).

Articolo 2
FINALITA'

Gli scopi dell'Associazione sono:
1.     
Suscitare e tenere vivo l'amore di Patria e il ricordo delle gloriose tradizioni del "Nembo" in tutti coloro che, in guerra e in pace, ne hanno servito e ne serviranno la Bandiera.
2.     
Tenere desta la memoria degli "uomini del Nembo" Caduti per la Patria quali esempi di nobili virtù militari, di virile forza morale, di coraggio e di generosa dedizione al dovere.
3.     
Rafforzare i vincoli di solidarietà e fratellanza tra tutti gli appartenenti al "Nembo" in servizio e in congedo.
4.     
Sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni d'Arma, di Corpo e combattentistiche.
5.     
Promuovere oppure affiancare manifestazioni culturali, ricreative e sportive che siano utili all'espansione dell'Associazione, al raggiungimento e al consolidamento delle finalità sociali.

Articolo 3
SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente (su un apposito modulo allegato al presente Statuto) nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e le altre informazioni utili all’ammissione. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:

·        
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
·        
Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci possono partecipare con diritto di voto e di parola alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione ed a tutte le manifestazioni della vita associativa. Possono, inoltre, frequentare i locali sociali nei giorni ed orari di apertura che verranno comunicati dal Consiglio Direttivo e fregiarsi del distintivo dell'Associazione. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di un contributo annuo, stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale dovrà essere corrisposta al Tesoriere dal mese di Gennaio a quello di Aprile di ciascun anno. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. I soci hanno il dovere di difendere, soprattutto con l'esempio, le finalità sociali, di collaborare per lo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, di partecipare alle sue manifestazioni e riunioni e di rispettarne lo Statuto.
Ciascun Socio dovrà essere munito di tessera sociale.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate

Articolo 5
PROVVEDIMENTI PER I SOCI

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 4 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Ai Soci morosi da oltre un anno dovrà essere inviata una lettera di richiamo a firma del Presidente su segnalazione del Segretario dell'Associazione. Dopo aver accertato i motivi della morosità, trascorsi sessanta giorni dall'invio della lettera, senza risultati, invierà proposta di radiazione al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito.
Il Socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione dovrà essere segnalato al Presidente, che, dopo aver espletato tutti gli accertamenti interrogando anche il Socio interessato, invierà al Consiglio Direttivo le sue conclusioni e le conseguenti proposte che potranno prevedere l'archiviazione, il richiamo, la sospensione o l'espulsione del Socio. Il Consiglio Direttivo deciderà nel merito.

Articolo 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
·        
l'Assemblea dei Soci;
·        
il Consiglio Direttivo composto da massimo nove (9) membri;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 7
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
§ 
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incontro
§  Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'assemblea approva con la maggioranza del 50% dei Soci presenti anche per delega più uno per scheda segreta quando nella votazione si tratta di persone e per alzata di mano negli altri casi.
Decide:
1.     
sull'approvazione del programma consuntivo dell'anno precedente e in quello preventivo dell'anno in corso presentati dal Presidente;
2.     
sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
3.     
la misura della quota sociale per l'anno in corso;
4.     
elegge ogni quattro (4) anni i membri del Consiglio Direttivo. Discute e delibera su temi proposti dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 8
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea in seduta straordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci  dell'Associazione. Può essere convocata in qualunque momento con le stesse modalità di avviso di quella ordinaria dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo di tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento.
Decide:
§  su modifiche dello Statuto;
§ 
sul rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre la metà dei membri;
§ 
su iniziative di particolare urgenza, gravità o interesse;
§ 
sullo scioglimento dell'Associazione. In questo caso l'Assemblea è valida con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei Soci iscritti.
L'Assemblea straordinaria approva con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti in caso di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da massimo nove (9) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ogni quattro anni. Dura in carica per un quadriennio rinnovabile. Nella prima riunione elegge tra i suoi membri:

  • il Presidente;
  • un Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;

L'eventuale Presidente onorario ed il Presidente precedente fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente inviata con sette (7) giorni di anticipo oppure quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e con convocazione urgente del Presidente stesso.
La riunione di Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, quando viene a mancare l'umanità dei consensi, delibera a maggioranza semplice di voti espressi dai Consiglieri eletti o cooptati per sostituzione, dal Presidente precedente a quello in carica e dall'eventuale Presidente onorario. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo:
1.     
fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione
2.     
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3.     
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4.     
redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
5.     
ammette i nuovi soci
6.      esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.5 del presente statuto;
7.     
vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
8.     
dirime gli eventuali conflitti tra Soci;
9. 
organizza ed effettua una volta all'anno la Festa della Associazione con cerimonia pubblica in concomitanza dell'anniversario della battaglia di Case Grizzano;
10. 
provvede ogni anno ad organizzare a favore dei Soci una visita di omaggio alla Bandiera del "Nembo";
11. 
cura i rapporti di fraterna amicizia con i Comandanti del "Nembo";
12. 
stabilisce cordiali rapporti di solidarietà e di collaborazione con i Comandi Militari e con le autorità locali.

Articolo 10
IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione. Dura in carica quattro (4) anni ed è rinnovabile. Il Presidente dirige e coordina tutte le attività per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Assume le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza temporanea viene sostituito per le pratiche correnti dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano in successione di età. In caso di dimissioni o di sua indisponibilità permanente viene sostituito entro due (2) settimane con elezione del Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in successione di età a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee con diritto al voto ed all'intervento.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di seduta ordinaria che straordinaria.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Articolo 11
IL VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti. Dura in carica quattro (4) anni rinnovabili. Collabora con il Presidente per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Sostituisce per le pratiche correnti e per quelle di cui riceve delega, il Presidente in sua assenza temporanea. In caso di dimissioni o di indisponibilità permanente del Presidente convoca entro due (2)  settimane il Consiglio Direttivo per la sua sostituzione.

Articolo 12
IL SEGRETARIO

Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro (4) anni rinnovabili. Emana le circolari riguardanti l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla verbalizzazione di tutte le riunioni di Consiglio e delle Assemblee dei Soci. Emana gli inviti per le riunioni di Consiglio e per le Assemblee. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci ed il carteggio dell'Associazione. Collabora con il Presidente alla corretta esecuzione di iniziative e manifestazioni per la realizzazione delle finalità sociali.

Articolo 13
IL TESORIERE

Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro (4) anni rinnovabili. Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, dà parere consultivo sulle delibere comportanti spese, elabora e sottoscrive annualmente in occasione della Assemblea ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 14
I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
§ 
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
§ 
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
§ 
da iniziative promozionali
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 15
BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 16
MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 17
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Articolo 18
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria secondo le norme previste all'articolo 8 del presente Statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Inviare a informazioni@nembo.info un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright ©  Associazione Nazionale "Nembo"